La messa in liquidazione della Cassa è disposta , su conforme deliberazione dell Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualota essa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria o funzionale.
In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre ordinati dalla organizzazione da parte operaia in ragione di uno per ciascuno.
Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Brindisi.
Le anzidette Organizzazioni determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione delle Organizzazioni stesse.
In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Brindisi, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.
Art. 29 – Norme di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.