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Statuto

STATUTO CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Art. 1 – Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione

In conformità agli articoli 34 e 62 del Contratto collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle Industrie Edilizia e Affini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 del 4 Ottobre 1960 cib D.P.R. 14 luglio 1960 n.1032 e gli stessi articoli del C.C.N.L. del 26 luglio 1961 è costituita la Cassa Edile denominata: “Cassa Edile della Provincia di Brindisi”.

Art. 2 – Sede, funzioni e durata

La Cassa ha sede in Brindisi ed adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della provincia di Brindisi e che si trovano delle condizioni previste dall’art.4.

Art. 3 – Scopi

La Cassa ha i seguenti scopi:

  1. amministrare la percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività nazionali ed infrasettimanali;
  2. gestire i contributi pariteticiche le sono attribuiti con i contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali stipulati dalle competenti Organizzazioni Sindacali di categoria;
  3. svolgere a favore dei lavoratori assistiti provvidenze di carattere morale, culturale e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cass.

Art. 4 – Iscritti e rapporto di iscrizione

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti del presente Statuto, tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall’art.2 del presente Statuto e prestano servizio nel territtorio della provincia di Brindisi.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l’operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi o concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

  1. passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella indicata dall’articolo 2;
  2. emigrazione dell’iscritto in altra provincia o all’estero;
  3. richiamo alle armi;
  4. cessazione definitiva dell’attività lavorativa dell’iscritto;
  5. cessazione dell’assistenza gestita dalla Cassa.

FONDO PER GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E FESTIVITÀ, CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 5 – Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività

Le somme dovute dei datori di lavoro e costituenti il trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia, ferie e festività, da accantonare presso la Cassa mediante la corresponsione di una percentuale complessiva, nono quelle stabilite dalla apposite norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle norme provinciali integrative di lavoro

La modalità di versamento delle percentuali di cui al comma precedente sono fissate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, fermo restando che il versamento delle dette somme sarà effettuato non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

Art. 6 – Contributi

I contributi dovuti alla Cassa dai datori di lavoro e dai lavoratori sono stabiliti nei contratti collettivi nazionali e provinciali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro é responsabile dellìesatto versamento dei contributi posti a suo carico e di quelli trattenuti sulla retribuzione degli operai

Qualunque patto contrario é nullo.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare, nel’ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Art. 7 – Gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività e dei contributi. Modalità e condizioni delle prestazioni e dell’assistenza

La gestione del fondo per gratifica natalizia ferie e festività e del contributo paritetico, nonché le erogazioni delle somme di cui al seguente comma b) per qualsiasi assistenza per il raggiungimento degli scopi di cui al numero 3 dell’articolo 3 del presente Statuto, detratte tutte le spese necessarie al funzionamento, organizzazione uffici e impianto della Cassa, sono effettuate in base alle modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, in relazione ai risultati del bilancio dell’esercizio precedente, fermo restando il principio che possono usufruire dell’assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa e relativamente ai quali risultano versate le percentuali ed i contributi di cui all’art. 3, n. 1 e 2.

Comunque, tutte le somme che saranno versate alla Cassa a norma del precedente articolo 5 devono essere così ripartite:

  1. accreditate in conti individuali intestati a ciascun operaio, la percentuale relativa per ferie, festività e gratifica nataliza, oggi stabilita nel 21,25%, da calcolarsi sulla paga base, l’indennità di contingenza e indennità speciale, e rimborsate a ciascun intestatario del conto in occasione: del Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell’anno finanziario (aprile-settembre); del 30 giugno per le somme afferenti al primo e secondo trimestre (ottobre-marzo) dell’anno finanziario;
  2. versate su un unico conto le somme relative al contributo paritetico oggi stabilito in ragione dello 0,40% (zero venti per cento a carico del datore di lavoro) da calcolarsi sulla stessa retribuzione su cui va calcolato il 21,25% di cui al punto “a”, unitamente agli interessi bancari che saranno prodotti dalla giacenza delle somme che pervengono alla Cassa per qualsiasi titolo o ragione, e a qualsiasi altra somma che pervenga alla Cassa oltre al 21,25 e 0,40% su menzionati.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate di cui al comma “a” dovrà aver luogo nei soli casi in cui vuiene a cessare il rapporto di iscrizione presso la Cassa giusto il terzo capoverso dell’articolo 4 del presente statuto commi “a”; “b”; “c”; “d”; ed “e”;

Qualsiasi reclemo, nella corresponsione delle somme medesime, deve essere presentato dall’operaio alla Cassa Edile sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

ORGANI AMMINISTRATIVI DI CONTROLLO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Composizione

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da dodici membri che saranno designati:

  1. sei dall’Associazione Industriali – Sezione Edili – della provincia di Brindisi;
  2. sei dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti dei lavoratori edili della provincia di Brindisi.

La designazione dei membri chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere suddette “a” e “b”, rimane di esclusiva pertinennza di ciascuna delle parti contraenti. Ciascuna delle due parti, quindi, è tenuta a riconoscere i nominativi designati dall’altra.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente nella persona di uno dei suoi membri designati dall’Associazione degli Industriali – Sezioni Edili – della provincia di Brindisi ed il Vice Presidente nella persona di uno dei membri designati dai Sindacati dei Lavoratori Edili.

In caso di parità di voti, è proclamato Presidente chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei membri designati dalla Sezione Industriali Edili ed è proclamato Vice Presidente chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei membri designati dai Sindacati dei lavoratori Edili.

Art. 9 – Durata dell’incarico

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati senza interruzione.

È però data facoltà aòòe Associazioni Sindacali designati di procdere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I consiglieri s’intendono senz’altro confermati qualora non siano fatte nomine diverse almeno quindici giorni prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli cessati, per qualunque causa, prima dello scadere del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Norma transitoria:

Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 gennaio 1964.

Art. 10 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro ai componenti il comitato di presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione e alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo:

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

  1. deliberare ed approvare le norme esecutive ed i regolamenti interni della Cassa;
  2. provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;
  3. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi ed in particolare moso su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
  4. curare e provvedere all’impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
  5. provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
  6. curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
  7. accordare pegni ed ipoteche legali e consentire iscrizioni, postergazioni d’ogni sorta nei pubblici registri registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche legali, transigere e compromettere arbitrii ed amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne, appellare e ricorrere per revocazioni o cessazioni, offrire, deferire ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
  8. promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritenga convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
  9. assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico.

Art. 12 – Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.

Il direttore della Cassa assiste alla riunione con voto consultivo e ne è il Segretario.

Art. 13 – Adunanze e deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più due dei suoi componenti, salva l’eccezione di cui al 4° capoverso di questo articolo.

Ciscun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

È ammessa la facoltà di delega ad altro membro del Consiglio di Amministrazione da parte del membro che è impedito a partecipare alla riunione.

Quando il numero degli assenti del gruppo di membri di parte industriale o di parte del lavoratori è pari o superiore alla differenza fra i voti favorevoli e i voti contrari, la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi quindici giorni, per una nuo delibera per la quale varranno le norme di cui al 1° e 3° capoverso di questo articolo.

PRESIDENTE

Art. 14 – Durata

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 9, comma 2.

Art. 15 – Attribuzioni

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente della Cassa di:

  • sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, all’applicazione del presente Statuto, promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
  • dare esecuzione, di concerco con il Vice Predidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • risolvere, di concerto con il Vice Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la Cassa;
  • esercitare tutti quei poteri che gli competono per essere rappresentante legale della Cassa e responsabile del buon andamento generale della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà delegare per iscritto, volta per volta ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutte o in parte le sue funzioni.

VICE PRESIDENTE

Art. 16 – Durata

Il Vice Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 9 comma 2°. Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della categoria si accorderanno per la rotazione periodica della carica di Vice Presidente.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Vice Presidente di:

  • concertare con il Presidente l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • sovraintendere con il Presidente alla applicazione del presente Statuto;
  • concertare con il Presidente la risoluzione di eventuali ricorsi degli iscritti.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, volta per volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutte o parte delle sue funzioni.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 18 – Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente:

  • uno dalla Camera di Commercio, il quale assume le funzioni di Presidente;
  • uno dalla Sezione degli Industriali Edili;
  • uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Le Associazioni Sindacali di categoria designeranno inoltre due Sindaci supplenti destinati a sostituire eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

Art. 19 – Durata

Il Collegio Sindacale dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 20 – Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Ammministrazione in sede di approvazione del Bilancio.

Art. 21 – Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403 – 2404 – 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci rivede i bilanci consuntivi della Cassa per controllare la corrisponsenza nei registri contabili

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente o ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

I Sindaci partecippano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

La loro convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

PERSONALE DELLA CASSA - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

Art. 22 – Personale della Cassa

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l’esatto funzionamento, il Consiglio di Ammministrazione nomina un Direttore le cui mansioni ad attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Direttore.

L’assunzione dell’altro personale della Cassa è fatta del Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa, verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 23 – Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito: 

  1. dai beni immobili chne, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà della Cassa;
  2. dagli avanzi di gestione non altrimenti destinati dal Consiglio di Amministrazione;
  3. dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere ad eccezione di quelli di cui all’art 24 lettera “c”;
  4. dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previo le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimoneio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili.

Art. 24 – Entrate

Costituiscono entrate della Cassa: 

  1. i contributi da essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori;
  2. gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
  3. le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
  4. le somme, che per qualsiasi titolo, previo le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa;
  5. gli interessi di mora per ritardati versamenti;
  6. le multe di cuo all’art. 48 del citato C.C.L.N..

Art. 25 – Prelevamenti e spese

Per le spese di impiatno e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all’articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera “c”.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costruire riserve ordinarei e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento, per qualsiasi titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.

Art. 26 – Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa iniziano il 1° gennaio e finiscono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le signole gestioni della Cassa.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi della chiusura dell’esercizio.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almento quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro la fine di gennaio di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi,

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferisce.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella dei Sindaci.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27 – Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa è disposta , su conforme deliberazione dell Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualota essa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre ordinati dalla organizzazione da parte operaia in ragione di uno per ciascuno.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Brindisi.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l’operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione delle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Brindisi, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 28 – Modificazioni dello Statuto

Qualunque modifica al presente Statutp sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, previa approvazione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

F.ti Ing. Giovanni Pati – Antonio D’Alosio – Ettore Mordini – Cosimo Piliego – Eugenio Travaglini notaio.

Atto registrato in Brindisi il 05-04-1962 Mod. I n. 1650 Esatte L. 6.800.