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REGOLAMENTO CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

Art. 1

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, da redigere esclusivamente sui moduli predisposti dalla Cassa Edile messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere trasmessa alla Sede della Cassa Edile medesima tramite la Banca entro il 25° giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante.

Art. 2

Il datore di lavoro è responsabile della mancata denunzia mensile, delle omissioni e delle dichiarazioni erronee o inesatte da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferenti.

VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE

Art. 3

Il contributo paritetico (0,20% a carico dei datori di lavoro + 0,20% a carico dei lavoratori: totale 0,40%) previsto dall’accordo provinciale 23 gennaio 1962 e da computarsi sulla stessa retribuzione su cui va calcolato il 21,25% di cui al successivo art. 4, deve essere versato alla Cassa Edile entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo paga cui si riferisce.

Art. 4

Entro lo stesso termine di cui all’art. precedente , devono essere versati alla Cassa Edile gli importi della percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività, (21,25% fissate all’art. 34 del C.C.N.L.) relativi alle ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, nonché gli importi delle multe applicate ai lavoratori durante lo stesso periodo di paga.

In tutti i casi di assenza dal lavoro nei quali è prevista, ai sensi dell’art. 34 del C.C.N.L., la corresponsione della percentuale delle ferie e gratifica natalizia, la percentuale medesima va versata alla Cassa Edile.

Art. 5

I termini previsti dagli articoli precedenti possono essere prolungati dalla Direzione per un periodo non superiore ai 5 gg. e dal Comitato Esecutivo della Cassa Edile, per un periodo superiore, su richiesta dell’Impresa e in caso di comprovata necessità tecnica.

Art. 6

A richiesta delle sincole Imprese, la Cassa Edile deve rilasciare una dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 e 4.

Il rilascio di tale dichiarazione è subordinata al buon esito degli accertamenti che la Cassa Edile effettuerà, di volta in volta, secondo le modalittà stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

In caso di tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile gli interessi in ragione del 6% annuo sull’ammontare di esso 21,25% fermo restando le responsabilità dell’Impresa inadempiente.

Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto ad azione, da parte della Cassa Edile, per il recupero delle somme dovute, nonché per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Art. 8

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente sui conti accesi dalla Cassa Edile presso le Banche con le quali il Consiglio di Amministrazione avrà stipulato regolare convenzione.

I versamenti di cui al presente articolo vanno accompagnati ai moduli di denuncia nominativa di cui all’art. 1.

Art. 9

Di tutti i versamenti ricevuti, gli Istituti Bancari daranno comunicazione alla Cassa Edile mediante lettera di accreditamento, allegando alla stessa i moduli di denuncia nominativa consegnati dalle ditte, trasmettendo di volta in volta gli estratti mensili con allegate le contabilità relative, nonché i certificati di allibramento postali.

 

GESTIONI DELLA CASSA EDILE

Art. 10

Presso la Cassa Edile sono istituite:

  1. l’anagrafe dei Datori di Lavoro denunciati;
  2. l’anagrafe degli operao iscritti alla Cassa.

Art. 11

Sulle schede intestate ai singoli Datori di Lavoro devono essere trascritti, per ogni periodo di paga ed in una unica cifra, gli importi di versamenti, rispettivamente, a titolo di contributo paritetico, di gratifica, ferie e festività, di contributo per la scuola professionale e di eventuali interessi di mora e penalità.

Dopo il primo periodo di paga ed in corrispondenza a ciascun periodo di paga successivo, deve essere anche indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo, dei versamenti effettuati, per i titoli in parola

Sulla stessa scheda vanno registrati i versamenti effettuati al lavoratore per rimborso semestrale delle somme accantonate, o rimborsi anticipati, gli addebiti per eventuali spese o ritenute a suo carico, nonché il residuo a saldo suo credito.

Art. 12

Alla fine di ogni trimestre, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi 21,25% registrati nell’anagrafe operai e gli importi 21,25% registrati nell’anagrafe Ditte e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo presso gli Istituti Bancari.

Dell’esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscriversi dal Comitato Esecutivo di cui all’art. 26 e dal Collegio Sindacale.

Art. 13

Il Datore di Lavoro deve fornire a ciascuno operaio, a spese di questi, un libretto nel quale dovranno essere annotate, possibilmente per ogni periodo di paga, le ore di lavoro prestate, l’importo delle retribuzione, nonché l’importo che per ferie, gratifica e festività, è stato versato alla Cassa Edile per conto del lavoratore.

I libretti sono in vendita presso la Cassa Edile.

Nel caso venissero assunti operai sprovvisti di tale libretto, i datori di lavoro dovranno provvedere a farne sollecita richiesta allegando il relativo importo.

Il libretto deve essere depositato presso il datore di lavoro che non può rifiutarsi di darlo in visione agli operai, a loro richiesta.

All’atto del licenziamento il libretto della Cassa Edile dovrà essere consegnato al lavoratore assieme agli altri documenti di lavoro.

Il libretto entro 90 giorni dalla data di ogni licenziamento, dovrà essere, a cura del lavoratore, presentato alla Cassa Edile per il controllo delle registrazioni e ciò, anche, sotto il profilo della pena di decadenza sancita dall’art.56 del C.C.N.L.

Ad esaurimento del libretto questo viene sostituito da un nuovo libretto sul quale è riportato anche il numero del precedente.

In caso di smarrimento, la Cassa Edile rilascerà un duplicato su richiesta della Ditta o dell’operato dietro dichiarazione di smarrimento.

A richiesta di ciascun operaio può essere rilasciato dalla Cassa Edile un estratto cono di posizione, dietro rimborso delle spese.

L’estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che procedono la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione dei compensi per ferie, gratifica e festivit&agra e precisamente dal 15 novembre al 31 dicembre e dal 15 maggio al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 14

In occasione delle riunioni ordinarie del Comitato esecutivo, sarà sottoposto a questi, per le conseguenti deliberazioni, l’elenco delle Ditte a carico delle quali siano stati accertati inadempimenti nel versamento delle percentuali per gratifica natalizia, ferie e festività, e dei contributi a favore della Cassa e della scuola professionale.

Periodicamente la Cassa Edile, fatti i debiti accertamentei procede di ufficio alla cancellazione dei datori di lavoro che abbiano qualsiasi attività nel settore edilizio.

Art. 15

Trascorsi quindici mesi dalla data dell’ultima erogazione, la Cassa Edile eseguiti i debiti accertamenti, procede di ufficio alla cancellazione degli operai iscritti, nei contri dei quali non siano stati effettuati i versamentei di cui agli art. 3 e 4.

Gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività.

Per la liquidazione della percentuale per indennità ferie, gratifica natalizia e festività, da eseguirsi in due rate semestrali, la Cassa Edile provvederà entro il 15 giugno ed entro il 10 dicembre di ciascuno anno ad emettere ordinativi di pagamento sulle Banche convenzionate, per la emissione di vaglia cambiari non trasferibili intestati ad ogni singolo operaio e dell’ammontare che risulta essere stato complessivamente versato in suo favore a titolo di 21,25% per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 settembre decurtato della somma dovuta a titolo di rimborso spese ritenuta e di eventuali anticipazioni.

Gli assegni come sopra intestati, sempre a cura della banca, verranno spediti al domicilio dei singoli beneficiairi.

Art. 16

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e festività, o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall’operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 17

Gli importi 21,25% che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, entro 30 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in apposito conto sino a quindici mesi dalla data anzidetta.

Trascorso quest’ultimo termine, gli importi stessi possono essere girati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, al fondo di assistenza.

Art. 18

Ai fini del presente regolamento ed a chiarimento della norma di cui all’ultimo comma dell’art. 7 dello Statuto della Cassa Edile, per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa si rendono liquidi ed esigibili, s’intente quella di emissione degli assegni di pagamento.

Art. 19

Il pagamento anticipato delle somme accantonate, può aver luoro, su domanda degli aventi diritto, oltre che nei casi previsti dall’art. 2 dello Statuto, in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:

  1. morte dell’iscritto;
  2. cessazione dell’attività della Cassa Edile;
  3. cambio di settrore professionale;
  4. espatrio dell’iscritto all’estero;
  5. trasferimento della residenza dell’iscritto in altra provincia;
  6. cessazione di attività lavorativa dell’iscritto per invalidità o vecchiaia ai sensi di legge;
  7. chiamata alle armi per servizio di leva;

anche nei seguenti casi ma in misura non superiore al 90%:

  1. Infortunio o malattia sempre comprovata da certificazione dell’INAM i INAIL.
    • Dopo il 20° giorno – rimborso sino al 30% dell’accantonato.
    • Dopo 40 e sino a 90 gg. – rimborso fino al 75%.
    • ltre il 3° mese – rimborso sino al 90% dell’accantonato
  2. altri particolari casi:
    • morte di un componente del nucleo familiare;
    • matrimonio – nascita di figli;
    • tasse scolastiche per scuole superiori;
    • sequestri, sfratti per morosità, e casi consimili;
    • casi di eccezionale necessità.

In questi ultimi casi, comprovati dalla necessaria documentazione potranno essere corrisposti acconti oscillanti dal 30 al 90% delle somme accantonate, in relazione alla necessità e all’ammontare della somma stessa accantonata.

Art. 20

Le domande tendenti ad ottenere il rimborso anticipato di cui all’art. 19, vanno presentate alla Cassa Edile.

L’esame delle domande è deferito alla competenza del Comitato Esecutivo, il quale si unirà a tal uopo due volte al mese.

Gli importi delle eventuali anticipazioni deliberate dal Comitato Esecutivo saranno liquidati il 15 e il 30 di ogni mese, attraverso la emissione di assegni non trasferibili.

In caso di eccezionale urgenza e documentata gravità il Presidente, sentito il Direttore, può procedere alla erogazione di somme a titolo di anticipazione prelevandole da un apposito fondo istituito presso la Cassa, per un ammontare di Lire 100.000 (centomila) integrabili.

Le anticipazioni così effettuate verranno periodicamente sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo, anche ai fini delle integrazioni del fondo.

Art. 21

Presso le Banche vengono istituiti più conti, dei quali vengono evidenziati i seguenti:

  • Conto del 21,25%.
  • Conto gestione per lo 0,40%.
  • Conto Ente Scuola.
  • Conto Fondo Assistenza con gli interessi sul 21,25% con i proventi delle multe e di quanto altro vi destini il Consiglio di Amministrazione.

PRESTAZIONI ED ASSISTENZA DELLA CASSA EDILE

Art. 22

Compatibilmente con le disponibilità della gestione, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare sulla attuazione graduale del programma di assistenza, che qui di seguito a titolo indicativo si riporta:

  1. Integrazione salariale per grave infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL e che abbia comportato invalidità permanente o un periodo di degenza superiore ai 90gg.
  2. Integrazione salariale per grave malattia, riconosciuta dall’INAM e che perduri oltre i 6 mesi.
  3. Integrazione al rimborso delle spese sostenute per busti, scarpe ortopediche, cinti, riconosciuti dall’INAM.
  4. Invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori di conforme assistenza da parte dei vari Enti competenti.
  5. Integrazione per la stipula di assicurazione contro infortuni in itinere.
  6. Sussidio funerario.
  7. Sussidio per nascita di figli e per matrimondio di figlie.
  8. Erogazione di sussidi straordinari.

Art. 23

Per chiedere l’assistenza della Cassa Edile gli operai debbono presentare domanda scritta e la relativa documentazione, secondo le indicazioni prescritte dal Consiglio di Amministraziopne.

Art. 24

Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai deve essere tenuta registrazione cronologica in apposito registro con l’indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche degli operai beneficiati, precisando la causa della erogazione.

Art. 25

Quanto non previsto dal presente regolamento sarà disciplinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Nell’approvare il Regolamento della Cassa Edile il Consiglio di Amministrazione, a mente dell’art. 11 dello Statuto, nell’ambito dei poteri attribuitigli al punto “a” DELEGA i particolari compiti esecutivi di cui il presente Regolamento, ad un COMITATO ESECUTIVO cosÌ composto: Presidente, Vice Presidente e quattro Amministratori, di cui due in rappresentanza dei lavoratori e due in rappresentanza degli industriali. Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo con funzioni di assistenza e poteri consultivi il Direttore della Cassa Edile.

Il Consiglio di Amministrazione: Ing. Giovanni Pati – Cosimo Piliego – Rag. Vincenzo Di Noi – Ing. Antonio Di Giulio – Ettore Mordini – Dott. Armando De Castro – Angelo Laudella – Antonio Barretta – Antonio Tundo – Antonio D’Aluisio – Franco Carletti – Ing. Luigi Maggi.