Presso la Cassa Edile sono istituite:
- l’anagrafe dei Datori di Lavoro denunciati;
- l’anagrafe degli operao iscritti alla Cassa.
Sulle schede intestate ai singoli Datori di Lavoro devono essere trascritti, per ogni periodo di paga ed in una unica cifra, gli importi di versamenti, rispettivamente, a titolo di contributo paritetico, di gratifica, ferie e festività, di contributo per la scuola professionale e di eventuali interessi di mora e penalità.
Dopo il primo periodo di paga ed in corrispondenza a ciascun periodo di paga successivo, deve essere anche indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo, dei versamenti effettuati, per i titoli in parola
Sulla stessa scheda vanno registrati i versamenti effettuati al lavoratore per rimborso semestrale delle somme accantonate, o rimborsi anticipati, gli addebiti per eventuali spese o ritenute a suo carico, nonché il residuo a saldo suo credito.
Alla fine di ogni trimestre, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi 21,25% registrati nell’anagrafe operai e gli importi 21,25% registrati nell’anagrafe Ditte e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo presso gli Istituti Bancari.
Dell’esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscriversi dal Comitato Esecutivo di cui all’art. 26 e dal Collegio Sindacale.
Il Datore di Lavoro deve fornire a ciascuno operaio, a spese di questi, un libretto nel quale dovranno essere annotate, possibilmente per ogni periodo di paga, le ore di lavoro prestate, l’importo delle retribuzione, nonché l’importo che per ferie, gratifica e festività, è stato versato alla Cassa Edile per conto del lavoratore.
I libretti sono in vendita presso la Cassa Edile.
Nel caso venissero assunti operai sprovvisti di tale libretto, i datori di lavoro dovranno provvedere a farne sollecita richiesta allegando il relativo importo.
Il libretto deve essere depositato presso il datore di lavoro che non può rifiutarsi di darlo in visione agli operai, a loro richiesta.
All’atto del licenziamento il libretto della Cassa Edile dovrà essere consegnato al lavoratore assieme agli altri documenti di lavoro.
Il libretto entro 90 giorni dalla data di ogni licenziamento, dovrà essere, a cura del lavoratore, presentato alla Cassa Edile per il controllo delle registrazioni e ciò, anche, sotto il profilo della pena di decadenza sancita dall’art.56 del C.C.N.L.
Ad esaurimento del libretto questo viene sostituito da un nuovo libretto sul quale è riportato anche il numero del precedente.
In caso di smarrimento, la Cassa Edile rilascerà un duplicato su richiesta della Ditta o dell’operato dietro dichiarazione di smarrimento.
A richiesta di ciascun operaio può essere rilasciato dalla Cassa Edile un estratto cono di posizione, dietro rimborso delle spese.
L’estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che procedono la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione dei compensi per ferie, gratifica e festivit&agra e precisamente dal 15 novembre al 31 dicembre e dal 15 maggio al 30 giugno di ciascun anno.
In occasione delle riunioni ordinarie del Comitato esecutivo, sarà sottoposto a questi, per le conseguenti deliberazioni, l’elenco delle Ditte a carico delle quali siano stati accertati inadempimenti nel versamento delle percentuali per gratifica natalizia, ferie e festività, e dei contributi a favore della Cassa e della scuola professionale.
Periodicamente la Cassa Edile, fatti i debiti accertamentei procede di ufficio alla cancellazione dei datori di lavoro che abbiano qualsiasi attività nel settore edilizio.
Trascorsi quindici mesi dalla data dell’ultima erogazione, la Cassa Edile eseguiti i debiti accertamenti, procede di ufficio alla cancellazione degli operai iscritti, nei contri dei quali non siano stati effettuati i versamentei di cui agli art. 3 e 4.
Gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività.
Per la liquidazione della percentuale per indennità ferie, gratifica natalizia e festività, da eseguirsi in due rate semestrali, la Cassa Edile provvederà entro il 15 giugno ed entro il 10 dicembre di ciascuno anno ad emettere ordinativi di pagamento sulle Banche convenzionate, per la emissione di vaglia cambiari non trasferibili intestati ad ogni singolo operaio e dell’ammontare che risulta essere stato complessivamente versato in suo favore a titolo di 21,25% per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 settembre decurtato della somma dovuta a titolo di rimborso spese ritenuta e di eventuali anticipazioni.
Gli assegni come sopra intestati, sempre a cura della banca, verranno spediti al domicilio dei singoli beneficiairi.
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e festività, o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall’operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.
Gli importi 21,25% che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, entro 30 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in apposito conto sino a quindici mesi dalla data anzidetta.
Trascorso quest’ultimo termine, gli importi stessi possono essere girati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, al fondo di assistenza.
Ai fini del presente regolamento ed a chiarimento della norma di cui all’ultimo comma dell’art. 7 dello Statuto della Cassa Edile, per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa si rendono liquidi ed esigibili, s’intente quella di emissione degli assegni di pagamento.
Il pagamento anticipato delle somme accantonate, può aver luoro, su domanda degli aventi diritto, oltre che nei casi previsti dall’art. 2 dello Statuto, in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:
- morte dell’iscritto;
- cessazione dell’attività della Cassa Edile;
- cambio di settrore professionale;
- espatrio dell’iscritto all’estero;
- trasferimento della residenza dell’iscritto in altra provincia;
- cessazione di attività lavorativa dell’iscritto per invalidità o vecchiaia ai sensi di legge;
- chiamata alle armi per servizio di leva;
anche nei seguenti casi ma in misura non superiore al 90%:
- Infortunio o malattia sempre comprovata da certificazione dell’INAM i INAIL.
- Dopo il 20° giorno – rimborso sino al 30% dell’accantonato.
- Dopo 40 e sino a 90 gg. – rimborso fino al 75%.
- ltre il 3° mese – rimborso sino al 90% dell’accantonato
- altri particolari casi:
- morte di un componente del nucleo familiare;
- matrimonio – nascita di figli;
- tasse scolastiche per scuole superiori;
- sequestri, sfratti per morosità, e casi consimili;
- casi di eccezionale necessità.
In questi ultimi casi, comprovati dalla necessaria documentazione potranno essere corrisposti acconti oscillanti dal 30 al 90% delle somme accantonate, in relazione alla necessità e all’ammontare della somma stessa accantonata.
Le domande tendenti ad ottenere il rimborso anticipato di cui all’art. 19, vanno presentate alla Cassa Edile.
L’esame delle domande è deferito alla competenza del Comitato Esecutivo, il quale si unirà a tal uopo due volte al mese.
Gli importi delle eventuali anticipazioni deliberate dal Comitato Esecutivo saranno liquidati il 15 e il 30 di ogni mese, attraverso la emissione di assegni non trasferibili.
In caso di eccezionale urgenza e documentata gravità il Presidente, sentito il Direttore, può procedere alla erogazione di somme a titolo di anticipazione prelevandole da un apposito fondo istituito presso la Cassa, per un ammontare di Lire 100.000 (centomila) integrabili.
Le anticipazioni così effettuate verranno periodicamente sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo, anche ai fini delle integrazioni del fondo.
Presso le Banche vengono istituiti più conti, dei quali vengono evidenziati i seguenti:
- Conto del 21,25%.
- Conto gestione per lo 0,40%.
- Conto Ente Scuola.
- Conto Fondo Assistenza con gli interessi sul 21,25% con i proventi delle multe e di quanto altro vi destini il Consiglio di Amministrazione.